(massima n. 1)
La richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 391 bis, comma undicesimo, c.p.p., e diretta a che il G.i.p. proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltą di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.