(massima n. 1)
La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa al fermo di persona indiziata di reato, anche nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia già assunto la direzione delle indagini, solo quando, non essendo possibile attendere il provvedimento di quest'ultimo, sopravvengono specifici elementi che rendono fondato il pericolo che il soggetto sia per darsi alla fuga, vale a dire si stia già, in concreto, sottraendo alle ricerche della competente autorità.