(massima n. 1)
In materia di misure precautelari applicate dalla polizia giudiziaria, il giudice dell'udienza di convalida che ravvisi la mancanza dei presupposti per l'arresto in flagranza deve, qualora sussistano i differenti presupposti previsti dall'art. 384 c.p.p., qualificare detta attività come fermo di persona indiziata e provvedere alla relativa convalida. (Fattispecie in cui la Corte, su impugnazione del pubblico ministero, ha ritenuto che erroneamente il giudice, che in esito all'udienza aveva emesso la misura cautelare della custodia in carcere, si fosse limitato a non convalidare l'arresto per carenza del requisito della flagranza, dal momento che la sussistenza del pericolo di fuga — posto a fondamento della misura cautelare — avrebbe imposto di diversamente qualificare, come fermo di persona indiziata, l'attività di polizia giudiziaria, e di procedere alla convalida sotto tale profilo).