(massima n. 1)
In tema di prova dichiarativa, le situazioni disciplinate, rispettivamente, dall'art. 384, comma primo e comma secondo, c.p., sono diverse e tra loro alternative. Ne discende che, ove sia configurabile la causa di esclusione della punibilitą prevista dal secondo comma della su citata disposizione, deve ritenersi irrilevante la circostanza della spontanea presentazione al P.M. da parte del dichiarante, poichč la stessa non esclude l'applicazione delle disposizioni di garanzia previste dagli artt. 197 ss. c.p.p., espressamente richiamate dall'art. 362 c.p.p.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo necessario chiarire la veste assunta dai dichiaranti al momento della loro spontanea presentazione dinanzi al P.M.).