(massima n. 1)
La nullità derivante dalla tardività dell'avviso a rendere l'interrogatorio, notificato all'indagato senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 375, comma 4, c.p.p., deve essere eccepita — qualora l'indagato si presenti, comunque, con il proprio difensore a rendere l'interrogatorio — in sede di interrogatorio, ex art. 182, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale.