(massima n. 1)
Il divieto, sancito dall'art.197, lett. d) c.p.p., di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice o del P.M. č posto esclusivamente in relazione all'attivitā di documentazione degli atti prevista dall'art. 373 dello stesso codice e non anche a quella che l'agente o l'ufficiale di P.G. abbia compiuto nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria.