(massima n. 1)
L'omesso avviso del deposito, previsto dall'articolo 366 del c.p.p., riguardante i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, laddove ravvisabile, costituisce comunque una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità e utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione, in vero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'articolo 178, comma 1, lettera c), del c.p.p., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore «al momento» del compimento dell'atto processuale. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto corretto l'operato del giudice che aveva utilizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 186 del codice della strada, gli esiti dell'alcooltest effettuato dalla polizia giudiziaria, nonostante il mancato tempestivo avviso di deposito del relativo verbale).