(massima n. 2)
Poiché la polizia giudiziaria, quando agisce su delega del pubblico ministero, è tenuta all'osservanza delle stesse forme che la legge stabilisce per gli atti compiuti direttamente da quest'ultimo (art. 370, comma 2, c.p.p.), deve ritenersi che dia luogo a nullità dell'atto di sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero il fatto che, essendo presente la persona sottoposta a indagini, non si sia provveduto, come previsto invece dall'art. 365 c.p.p., a chiedere se era assistita da un difensore di fiducia e a designare, in caso negativo, un difensore d'ufficio; adempimenti, questi, da ritenersi funzionali ad un ulteriore obbligo, desumibile dall'art. 24 della Costituzione, di avvisare il difensore, di fiducia o d'ufficio, onde metterlo in grado, se prontamente reperibile, di intervenire. (Mass. redaz.).