(massima n. 1)
In tema di convalida del fermo o dell'arresto, al giudice per le indagini preliminari non č imposto alcun termine specifico per avvisare il difensore di fiducia della fissazione della relativa udienza, prevedendo, solo, l'art. 390, comma secondo, c.p.p. che l'avviso deve essere dato «senza ritardo». Deve, quindi, escludersi che il termine di ventiquattro ore per detto avviso al difensore di cui all'art. 364 c.p.p. sia compatibile con il procedimento di convalida, caratterizzato dalla necessitą di espletare i relativi adempimenti in tempi brevi, a pena di perdita di efficacia dell'arresto o del fermo, e deve affermarsi la piena legittimitą dell'interrogatorio (e, conseguentemente, la piena efficacia della disposta misura cautelare della custodia in carcere) reso alla presenza di difensore di ufficio appositamente nominato, in caso di mancato reperimento del difensore di fiducia.