(massima n. 1)
La testimonianza indiretta può avere ad oggetto anche una avvenuta individuazione fotografica: quest'ultima, invero, costituisce pur sempre una dichiarazione resa da un teste per l'identificazione di persone e cose, sicché i risultati della stessa ben possono formare oggetto della testimonianza indiretta del personale di polizia giudiziaria dinanzi al quale è stata compiuta la dichiarazione ricognitiva della percezione visiva.