(massima n. 1)
La sanzione della inutilizzabilità non è prescritta dall'art. 360, comma 5, c.p.p. per il caso in cui non siano stati avvisati la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori, ma per il solo caso in cui il P.M., malgrado l'espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur potendo gli accertamenti essere utilmente compiuti, anche se differiti, ha ugualmente disposto di procedere a tali accertamenti. Trattasi, quindi, semplicemente di una nullità di ordine generale (art. 178, lett. c, c.p.p.) che non può più esser fatta valere, se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.).