(massima n. 1)
Il pubblico ministero che procede ad un accertamento tecnico non ripetibile deve darne avviso non solo alla persona il cui nominativo č giā iscritto nel registro degli indagati, ma anche a quella che risulta nello stesso momento raggiunta da indizi di reitā quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d'ufficio in vista dell'esecuzione dell'accertamento.