(massima n. 1)
Nel caso in cui si proceda con giudizio abbreviato, i risultati della consulenza tecnica disposta dal P.M. su sostanze non soggette a modificazioni in tempi brevi (nella specie trattavasi di eroina e cocaina) e pertanto, senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 360 c.p.p., non trattandosi di accertamento irripetibile, se inseriti nel fascicolo del P.M. legittimamente possono essere utilizzati ai fini della decisione, a norma dell'art. 440 c.p.p., al pari di tutti gli altri atti di indagine svolti. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).