(massima n. 1)
In tema di utilizzabilità delle relazioni di servizio degli agenti c.d. infiltrati, a norma dell'articolo 357, primo comma, c.p.p. la polizia giudiziaria deve annotare «secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche se sommariamente, tutte le attività svolte», non potendosi prendere nota di attività consistite in simulate trattative se non mediante riferimento riportato, il più esatto possibile, dei colloqui sostanzianti le trattative. Ne consegue che la mancata verbalizzazione non infirma la valenza probatoria e l'utilizzabilità delle annotazioni sia perché nel sistema di legge esse sono prioritariamente destinate ad illustrare le attività svolte, sia perché le circostanze e le frasi eventualmente riportate non sono dichiarazioni vere e proprie, non essendo state profferite, se non in via mediata indiretta ed inconsapevole, alla polizia giudiziaria, sia perché la verbalizzazione nelle forme di legge è all'evidenza incompatibile con l'attività di un agente infiltrato, che deve mantenere il segreto sulla propria qualifica reale.