(massima n. 1)
La mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 357 c.p.p., di dichiarazioni da essa ricevute, non costituisce, di per sé, causa di nullità o di assoluta inutilizzabilità, sotto qualsiasi forma, di dette dichiarazioni. Nulla impedisce, quindi (salvi i divieti stabiliti nell'art. 350, commi 6 e 7, c.p.p.), che del loro contenuto venga comunque fatta relazione all'autorità giudiziaria e che, all'occorrenza, l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria renda, su di esso, testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata come prova nei confronti dello stesso soggetto che ha rilasciato le dichiarazioni stesse. Ciò vale anche nel caso che si tratti di dichiarazioni rese da soggetti contemplati nell'art. 210 c.p.p., posto che l'eventuale nullità, non assoluta, derivante dalla violazione dell'art. 351, comma 1 bis, c.p.p. (il quale, nel presupposto che le dichiarazioni vengano verbalizzate, prescrive che ad esse abbia diritto di assistere il difensore del dichiarante), può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 182, comma 1, c.p.p., soltanto dall'interessato, cioè dal soggetto che avrebbe avuto diritto a fruire dell'assistenza difensiva.