(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, non č previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro, né sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltā di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 c.p.p. e 114 att. c.p.p., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.