(massima n. 1)
Gli accertamenti urgenti indicati dall'art. 354 c.p.p., per essere ritualmente acquisiti al fascicolo di ufficio a norma dell'art. 431 stesso codice, non debbono essere preceduti, a pena di nullità, dall'avviso al difensore. Tanto si desume dalla stessa lettera dell'art. 356, che, nel fare riferimento all'art. 354 (oltre che al precedente art. 352) prevede espressamente che il difensore dell'indagato ha la facoltà di assistere agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone e sulle cose, senza che abbia però il diritto di essere previamente avvisato del loro compimento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema corte ha ritenuto che la nullità ex art. 178, lettera c dedotta dal ricorrente non era ravvisabile e che pertanto gli accertamenti eseguiti dalla P.G. sui luoghi e sulle cose ove avvenne il sinistro bene furono acquisiti al fascicolo di ufficio a norma della lettera b dell'art. 431 in quanto atti non ripetibili).