(massima n. 1)
L'art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) configura un reato autonomo e non una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto ai delitti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. Quanto sopra si ricava dalla circostanza che il legislatore nel citato art. 319 ter ha attribuito alla ipotesi criminosa configurata un proprio titolo di reato nonché dalla considerazione che nel capoverso del suddetto articolo sono previste altre specifiche ipotesi con indicazione di autonome pene. Se dette ipotesi dovessero ritenersi autonome figure di reato, a maggior ragione ciò varrebbe per l'ipotesi base di cui al comma 1; se invece esse dovessero essere ritenute aggravanti di tale ipotesi, ne conseguirebbe ugualmente l'impossibilità di configurare quest'ultima come aggravante, non essendo ipotizzabile l'aggravante di un'aggravante.