(massima n. 2)
In tema di sequestro probatorio, non è necessario, in relazione alle cose che assumono la qualifica di corpo di reato, offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, con la conseguenza che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro e di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo, a tal fine, necessario e sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza, concreto, delle finalità proprie del sequestro probatorio.