(massima n. 1)
Sono atti irripetibili, ai sensi dell'art. 354 c.p.p, quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni, o, addirittura, di scomparire in tempi pił o meno brevi, cosģ che, in seguito, potrebbero essere soltanto riferiti. (Fattispecie relativa a rilievi fotografici di un blocco stradale compiuti dalla polizia giudiziaria, che la Suprema Corte ha ritenuto legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, pur in assenza di un verbale, come prescritto dall'art. 431, comma primo, lett. b), c.p.p., in quanto il termine «verbale» da un lato ha carattere generico, ricomprendendo qualunque categoria di atti che raccolgano la prova di un'attivitą svolta dalla P.G., dall'altro ha pregnante riferimento contenutistico, sģ che, in definitiva, mancando la contestazione circa la provenienza dei rilievi fotografici dalla P.G., la presenza di un verbale di accompagnamento sarebbe risultata del tutto superflua).