(massima n. 2)
Qualora, in seguito a perquisizione compiuta d'iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato (nella specie coltello ingiustificatamente portato fuori dell'abitazione), ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che la legittima ex se, ai sensi del comma 2 dell'art. 354 c.p.p., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l'eventuale vizio della perquisizione — in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali — possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto consequenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca.