(massima n. 1)
In tema di sequestro, l'accertata illegittimitą della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalitą con le quali queste sono state reperite, ma č condizionato unicamente all'acquisibilitą del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema. (La Corte ha precisato che le cose sequestrate nel corso di una perquisizione illegittima devono comunque considerarsi apprese in forza del potere dovere attribuito alla polizia giudiziaria dall'art. 354 comma secondo c.p.p.).