(massima n. 1)
In base al principio di tassativitā di cui all'art. 177 c.p.p., la mancata apposizione del sigillo da parte dell'autoritā di polizia giudiziaria non dā luogo a nullitā non essendo la stessa prevista da alcuna disposizione di legge. Fermo restando che l'assicurazione del corpo di reato mediante l'apposizione del sigillo, a norma degli artt. 260 c.p.p., 81 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, 10 delle disposizioni regolamentari del codice penale, č atto dell'autoritā giudiziaria e non giā della polizia giudiziaria, l'apposizione dei sigilli ad opera di quest'ultima non deve avvenire immediatamente dopo l'apprensione del corpo di reato, ben potendo la stessa esaminare il reperto, avvalendosi, ove necessaria, dell'opera di consulenti tecnici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente ogni nullitā ed ogni incidenza sulla ritualitā della prova acquisita, nella momentanea consegna ad opera della polizia giudiziaria, del reperto privo di sigillo, all'Usl multizonale per fare accertare se si trattasse di sostanze stupefacenti).