(massima n. 1)
L'art. 28, L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) attribuisce espressamente solo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia; lo stesso articolo (comma 5) attribuisce agli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria — che si individuano sulla scorta dell'art. 27, comma 1, lettere a) e b) stessa legge — solo il potere di redigere il verbale di contravvenzione di cui al successivo art. 30. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso provvedimento del Gip di restituzione di fucile sequestrato sul presupposto della mancanza in capo agli agenti — guardie dipendenti della Associazione Nazionale Rangers d'Italia — delle funzioni di P.G.).