(massima n. 1)
L'art. 354 c.p.p., che dispone in materia di sequestri effettuati ad iniziativa della polizia giudiziaria, non richiede, per l'esecuzione ed il permanere del sequestro, che la corretta e definitiva qualificazione giuridica del fatto addebitabile all'indagato sia precedente o contestuale alla misura, e ciò in virtù della funzione stessa del sequestro che — stante il fumus dell'esistenza dell'illecito e ricorrendo le condizioni per l'applicazione della misura — deve essere eseguito dalla polizia giudiziaria indipendentemente da una circostanziata qualificazione giuridica dei fatti, alla quale può addivenirsi in seguito, e proprio sulla base di ulteriori acquisizioni probatorie.