(massima n. 1)
La convalida del sequestro, operato dalla P.G., da parte del P.M. oltre il termine perentorio di quarantott'ore non può mai avere i medesimi effetti di un autonomo provvedimento adottato dall'A.G., ostandovi la diversa natura dell'istituto della convalida, che presuppone un sequestro già avvenuto e postula un controllo di legalità, rispetto alla natura del provvedimento di sequestro disposto dal P.M., che implica un preciso potere di impulso; con la conseguenza che la mancata convalida determina obbligatoriamente l'inefficacia del provvedimento cautelare assunto dalla Polizia giudiziaria.