(massima n. 1)
L'eccezione, formulata per la prima volta in sede di appello, circa la nullità per violazione del diritto di difesa, dell'accertamento presso il servizio di polizia scientifica relativo al prelievo del guanto di paraffina e alla lettura degli eventuali residui di polvere da sparo, esattamente è disattesa con l'escludere la nullità d'ordine generale ex art. 179 c.p.p., poiché soggetta a regime intermedio e quindi sanata ex art. 180 stesso codice, per non essere stata nella specie eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado, ed altresì col ritenere, siccome previsto dall'art. 354 comma terzo c.p.p., l'accertamento urgente, per il quale al difensore non era dovuto preventivo avviso, avendo soltanto facoltà di assistere all'atto (art. 356 successivo).