(massima n. 1)
Il prelievo di urine, con conseguente esame analitico delle medesime ai fini di accertare eventuali patologie afferenti il detenuto o l'internato, trova legittimità nell'art. 11, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), laddove impone che all'atto di ingresso nell'istituto i detenuti o gli internati sono sottoposti a visita medica (quinto comma del citato articolo) e rientra tra le attività amministrative demandate ai responsabili di ciascun istituto di pena (art. 3 del regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, D.P.R. 29 aprile 1946, n. 431). Pertanto, tutta l'attività di prelievo delle urine, di sottoposizione ad analisi del liquido prelevato, di trasmissione eventuale dell'esito della medesima da parte del giudice di sorveglianza al tribunale di sorveglianza competente deve essere qualificata come attività amministrativa, sicché per la medesima non possono essere applicate le norme riguardanti l'attività di indagine del pubblico ministero, il cui ambito è diverso rispetto a quello concernente l'organizzazione penitenziaria. (Nella specie relativa a rigetto di ricorso avverso revoca della semilibertà disposta perché il detenuto risultava positivo a sostanze stupefacenti (cocaina), si lamentava acquisizione della prova — analisi delle urine — in violazione di legge ex art. 360 c.p.p che fa obbligo dell'avviso al difensore del giorno, ora e luogo del conferimento dell'incarico per qualunque accertamento tecnico e si chiedeva sollevarsi incidente di costituzionalità per violazione dell'art. 24 della Costituzione, qualora il prelievo delle urine e la successiva analisi dovessero ritenersi costituire rilievi sulla persona ai sensi dell'art. 354, terzo comma, c.p.p.).