(massima n. 1)
È legittima, per rientrare nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'art. 354 c.p.p. alla polizia giudiziaria, un'ispezione all'interno di una cassetta delle lettere posta in un ufficio postale — senza previa informazione al pubblico ministero e senza redazione di verbale — volta a prendere conoscenza del destinatario di una lettera, subito dopo l'inserimento nella cassetta dell'ufficio postale della stessa — poi inoltrata al destinatario del tutto integra e secondo le vie ordinarie — da parte di persona conosciuta al personale operante. Tutte le attività relative eseguite da detto personale (le quali non si risolvono in una violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza ex art. 616 c.p. o nel sequestro della stessa ai sensi dell'art. 254 c.p.), possono anche essere oggetto di prova testimoniale, le cui risultanze non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. (Nella specie l'ispezione è stata eseguita nel corso di indagini su numerosi esposti anonimi concernenti l'attività amministrativa di un comune).