(massima n. 1)
In tema di ispezione e di perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'art. 356 c.p.p. prevede soltanto la facoltà del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all'eventuale sequestro, «senza diritto di essere preventivamente avvisato». E l'art. 114 delle norme di attuazione, a sua volta, impone alla polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 citato, soltanto l'obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore né l'obbligo di nominare un difensore di ufficio nel caso l'indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell'indagato né il mancato avviso al difensore né l'aver proceduto da parte della polizia giudiziaria senza attendere l'arrivo del difensore, qualora questi abbia comunque avuto notizia dell'imminente perquisizione e intenda parteciparvi.