(massima n. 1)
È tuttora configurabile il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, atteso che il reato di contrabbando non può dirsi depenalizzato sulla base dell'art. 2 della L. 28 dicembre 1993, n. 562, modificativo dell'art. 39 della L. 24 novembre 1981, n. 689, quando, nelle ipotesi aggravate, sia punibile con pena detentiva. (Fattispecie in tema di contrabbando doganale di tabacchi lavorati).