(massima n. 1)
In materia di traffico di sostanze stupefacenti, la disciplina in materia di perquisizioni non č applicabile quando la polizia giudiziaria, anche al di fuori degli spazi doganali, si limita, in ragione del potere conferitogli dal secondo comma dell'art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a controllare ed inspicere, cioč a guardare quello che č immediatamente visibile nel veicolo, nei bagagli e negli effetti personali di un soggetto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha respinto il ricorso e ritenuto regolare la condotta della polizia giudiziaria che aveva proceduto, senza preventiva autorizzazione del magistrato, a controllare, fuori degli spazi doganali e nelle vicinanze dell'aeroporto, il bagaglio di un viaggiatore, rinvenendo circa un chilogrammo di sostanza stupefacente nella fodera interna di una borsa).