(massima n. 1)
Il divieto di sequestrare presso i difensori «carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato», non solo č limitato alla ipotesi in cui il sequestro sia disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attivitą difensiva (dovendo, viceversa, ritenersi esteso agli altri eventuali procedimenti anche non penali in cui il difensore sia impegnato nell'interesse dell'indagato o imputato), ma non esige neanche il conferimento di uno specifico e formale mandato difensivo potendo detto mandato desumersi dalla natura stessa dell'incarico, che, per altro, non necessariamente deve esser tale da poter essere conferito solo a chi esercita la professionale legale. (Fattispecie in tema di bancarotta, relativa a perquisizione presso uno studio legale e conseguente sequestro di titoli di credito, affidati dall'indagato ad un avvocato in vista della eventuale definizione in via concordataria e prefallimentare con i creditori).