(massima n. 1)
La riduzione del terzo della pena inflitta in conseguenza della celebrazione del processo con rito abbreviato, č possibile nel solo giudizio di primo grado. (Nella specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che, pur essendosi celebrato il processo di primo grado con rito abbreviato e, pur essendo stata applicata in quella sede la diminuzione della pena prevista quale incentivo alla deflazione dei dibattimenti, proposta impugnazione e riformata in peius la sentenza, la corte d'appello non avrebbe potuto applicare la detta riduzione).