(massima n. 1)
Qualora l'appello incidentale e l'appello principale siano stati proposti entrambi entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata, la sorte del primo non è legata a quella del secondo, sicché non è applicabile l'ultimo comma dell'art. 334 c.p.c. nel caso di rinuncia all'appello principale.