(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso avverso l'ordine del tribunale — adottato nel provvedimento di rigetto dell'appello contro l'ordinanza del Gip in materia di sequestro preventivo — di trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica, a norma dell'art. 331 comma primo c.p.p., ed al direttore dell'ufficio del registro, per la verifica della regolarità fiscale degli atti e per segnalare alla competente autorità amministrativa fatti eventualmente integranti illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 13, L. n. 689/1981. Tali provvedimenti, aventi carattere puramente ordinatorio e non decisorio, non pregiudicando posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede, non sono impugnabili.