(massima n. 1)
La disposizione con la quale il giudice, nel contesto del dispositivo, ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non č una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della sentenza, ma č un provvedimento autonomo, del tutto estraneo alla sentenza. Č un atto di formale trasmissione di notitia criminis, doverosa anche a norma dell'art. 331 c.p.p., a prescindere dalla natura pattizia o meno della sentenza, e con tale inoppugnabile. Ne consegue che č irrilevante e manifestamente infondata la dedotta questione d'illegittimitā costituzionale, in quanto il soggetto non rimane senza difesa e non riceve pregiudizio neppure in ordine alla pena ed ai benefici, potendo, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale per l'ulteriore reato, chiedere riti alternativi e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della continuazione.