(massima n. 1)
La mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria — ex art. 355 c.p.p. — non incide sull'utilizzazione a fini probatori delle cose sequetrate ma soltanto sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso: la convalida — i cui eventuali vizi devono essere fatti valere con le impugnazioni previste dagli artt. 324 ss. c.p.p. — ha, infatti, la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità e non già di permettere l'utilizzazione processuale del bene sottoposto alla misura cautelare.