(massima n. 1)
In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietā ai sensi dell'art. 324, ottavo comma, c.p.p., il tribunale del riesame, accertata tale contestazione, non ha alcuna facoltā in ordine alla prosecuzione del processo, ma deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro, sicché č ultronea ogni pronuncia sulla legittimitā o meno del sequestro stesso, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza di riesame, la Suprema Corte ha osservato che il tribunale, in presenza del telegramma inviato dal difensore dei ricorrenti e della espressa deduzione del P.M. circa la notizia della pendenza di una causa civile avente ad oggetto la proprietā dell'immobile, avrebbe dovuto in limine accertare l'esistenza della contestazione e, nel caso affermativo, rimettere gli atti al giudice civile, astenendosi dal pronunciarsi sulla istanza di riesame).