(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione č stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza ancorchč la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore; l'omissione di tale formalitā, che č finalizzata all'instaurazione del contraddittorio determina, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la nullitā assoluta ed insanabile del prodecimento e dell'ordinanza conclusiva. (Nell'occasione la Corte ha altresė precisato che l'avviso d'udienza non spetta viceversa a chi, pur legittimato, non abbia proposto l'impugnazione, come nell'ipotesi in cui l'imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui proprietā o disponibilitā faccia capo a terzi e solo questi abbiano chiesto il riesame).