(massima n. 1)
Il principio per il quale in caso di assistenza dell'indagato da parte di due difensori l'avviso della data di udienza fissata per la discussione dell'istanza di riesame va data ad entrambi, anche quando l'istanza sia stata presentata da uno solo di essi, opera anche nella materia delle misure cautelari reali, con la conseguenza che l'omissione di siffatto adempimento determina una nullitą a regime intermedio