(massima n. 1)
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari reali, la fissazione dell'udienza di cui all'art. 324, comma 6 c.p.p., non implica un vaglio positivo dell'ammissibilità dell'istanza, con l'effetto che il provvedimento de plano con il quale, a norma dell'art. 127, comma 9, c.p.p., va dichiarata l'inammissibilità dell'atto introduttivo, può essere adottato anche dopo la fissazione dell'udienza qualora i relativi presupposti legali vengono rilevati solo dopo tale momento e pur se a detta fissazione non abbia fatto seguito la spedizione dei rituali avvisi.