(massima n. 1)
Ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 324, comma 1, c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, la conoscenza dell'avvenuto sequestro non č soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma č anche quella che di fatto consegua all'attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata ritenuta conoscenza idonea a dar luogo alla decorrenza del termine in questione quella che, trattandosi di sequestro di somme depositate in conto corrente, era derivata all'interessato dalla ricezione di un telegramma speditogli dalla banca, nel quale erano indicati tutti gli estremi del provvedimento giudiziario).