(massima n. 1)
Qualora la richiesta di riesame sia presentata dopo la scadenza del termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro preventivo e il richiedente ne alleghi la tempestivitą rispetto alla diversa data in cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza, non spetta a lui comprovare il fondamento di tale allegazione, gravando invece sul giudice, ove questi ritenga che l'impugnazione sia tardiva, l'onere di accertare, sulla scorta delle risultanze processuali, la diversa data in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata.