(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, commi nono e decimo, c.p.p. per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dalla data di effettiva ricezione, ancorché tardiva, da parte dello stesso tribunale, degli atti provenienti dalla cancelleria dell'autoritą giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato.