(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari, deve essere disatteso l'assunto secondo cui la collocazione sistematica dell'art. 324 c.p.p. nel capo terzo del libro quarto del codice di procedura penale, riguardante le impugnazioni, dovrebbe comportare l'applicabilitą all'istanza di riesame anche della disposizione dell'art. 581, lettera c) dello stesso codice che, a pena d'inammissibilitą, impone l'indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla proposizione del gravame. Invero, la richiesta di riesame innesta una procedura particolare, diversa da quella propria dei normali atti di impugnazione, che rende possibile il controllo della misura cautelare sotto il profilo della legittimitą e del merito, pur senza specifiche doglianze dell'interessato, sulla base da un canto del riscontro della correttezza del relativo provvedimento e della congruitą della motivazione che lo sorregge e dall'altro del potere del giudice del riesame d'annullare, riformare o confermare lo stesso per ragioni autonome, diverse da quelle enunciate nei motivi «eventualmente» posti a sostegno dell'istanza.