(massima n. 1)
Con i «motivi nuovi» che, a norma degli artt. 311, comma 4, e 324, comma 3, c.p.p., possono essere enunciati davanti alla Corte di cassazione, č consentito introdurre argomenti e ragioni di censura non in precedenza formulati, ma a condizione che siano relativi a capi o punti della decisione gią oggetto specifico dell'originario atto di impugnazione.