(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, i documenti favorevoli all'indagato che debbono essere trasmessi dall'autorità procedente al Gip ed al Tribunale del riesame per la decisione, concernono elementi fattuali di natura oggettiva - idonei a contrastare concretamente, vanificando o attenuando, gli elementi posti a fondamento della misura cautelare - tra i quali non rientra la consulenza tecnica di parte, la quale può, comunque, ex art. 324 e 309, comma nono, cod. proc. pen., essere prodotta direttamente dalla parte dinanzi al Tribunale.