(massima n. 1)
L'art. 583 c.p.p. non trova applicazione nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, dal momento che il comma 1 dell'art. 324 stesso codice dispone che la richiesta di riesame č presentata nella cancelleria del tribunale competente, e il comma 2 rinvia, quanto alle forme relative, all'art. 582, e non anche all'art. 583: mancato richiamo, questo, che trova la sua ratio, nell'urgenza della definizione del procedimento, dimostrata dall'interesse tutelato dalla legge e dalla connessa brevitā dei termini, fissati dai commi 3 e 5 dell'art. 324 citato. (Fattispecie in tema di asserita tempestiva spedizione, a mezzo raccomandata, dell'istanza di riesame).