(massima n. 1)
La facoltà di proporre istanza di riesame del provvedimento che dispone una misura cautelare nelle forme previste dall'art. 583 c.p.p. è ammessa solo per le misure personali e non può estendersi alle misure reali, stante il tassativo disposto dell'art. 324, secondo comma, stesso codice, che espressamente richiama le sole forme previste dall'art. 582, a differenza del precedente art. 309, quarto comma, secondo il quale si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 e al quale non rinvia il predetto art. 324.